LE SOCIETA’ BENEFIT:
VERSO UN NUOVO (ED EMERGENTE) PARADIGMA IMPRENDITORIALE
Di Daniele Lonardo
Pressoché triplicate rispetto a qualche anno or sono, la diffusione capillare e costante delle società benefit nel nostro Paese pone inedite ed importanti sfide (ambientali, sociali, culturali e normative) per quelle società che decidono fattivamente di coniugare al tradizionale obiettivo di profitto, una o più finalità di beneficio comune, e cioè operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente.
Il concetto di sostenibilità ambientale, oggigiorno, non può limitarsi al solo aspetto inerente al contrasto dello spreco, alla cura e preservazione di nostra Madre Terra o ad un utilizzo più efficiente (ed efficace) delle risorse (siano esse naturali o umane), bensì deve essere inteso quale perseguimento di un delicato equilibrio tra tre diversi fattori: quello ambientale, economico e sociale.
Il concetto di sviluppo sostenibile è, certamente, un tema complesso ed altamente sfaccettato: la definizione universalmente riconosciuta risale al 1987 e si rinviene nel Rapporto “Brundtland” elaborato dalla “World Commission on Environment and Development” dal titolo “Our Common Future”¹, nel quale viene definito come “sostenibile” uno sviluppo in grado di assicurare “il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”. I principi di equità tra generazioni hanno portato l’attenzione dei Paesi verso l’elaborazione di un nuovo concetto di sostenibilità, che si estende non solo alla dimensione ambientale, ma permea anche quella sociale ed economica.
Strettamente collegati al predetto concetto di sostenibilità, sono – da un lato – i cd. “criteri ESG”, acronimo di “Environmental”, “Social” and “Governance”, e cioè indicatori volti ad analizzare l’attività di una società o di un ente (sia esso corporate o governativo), basandosi non solo sugli aspetti finanziari, ma valorizzando altresì i profili ambientali, sociali e di governance, tra cui ricordiamo: l’impatto ambientale e le modalità di utilizzo delle risorse, le condizioni e la cura dei lavoratori, l’implementazione delle misure di prevenzione della salute e della sicurezza nonché la trasparenza della governance aziendale; dall’altro, gli SDGs (acronimo di Sustainable Development Goals, 17 macro-obiettivi promossi dall’ONU nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile) ed i relativi sotto-obiettivi (169 target), rappresentano parametri e riferimenti ai quali le imprese sono chiamate ad uniformarsi (seppur privi, al pari degli ESG, di cogenza o norme di riferimento) tanto nell’analisi del proprio business quanto nella definizione (ed attuazione) dei propri obiettivi.
«I principi di equità tra generazioni hanno portato l’attenzione dei Paesi verso l’elaborazione di un nuovo concetto di sostenibilità, che si estende non solo alla dimensione ambientale, ma permea anche quella sociale ed economica.»
In tale contesto si collocano le società benefit, generalmente ricondotte nel macro-settore della CSR, Corporate Social Responsability (tradotto, responsabilità sociale d’impresa) e che si estrinseca in una forma di responsabilità – a carattere volontario – che l’impresa decide di assumere nei confronti dei suoi principali interlocutori (cd. stakeholders, e cioè i dipendenti, la comunità di appartenenza e l’ambiente circostante) con l’obiettivo precipuo di conciliare liberalizzazione degli scambi – libertà di impresa con la cura dell’ambiente ed il rispetto dei diritti dell’uomo (in generale) e dei lavoratori (in particolare). Ciò determina, inevitabilmente, un impatto sulla società, creando valore condiviso tra shareholders e stakeholders ed internalizzazione dei costi e/o effetti negativi che ogni tipo di impresa (indipendentemente dalle sue dimensioni e dal fatturato) può autonomamente realizzare, lungi da costrizioni normative ma spinti proattivamente dal desiderio di favorire e migliorare il rapporto con la propria comunità di appartenenza e di riferimento. Preme fin da ora evidenziare come in tali tipologie societarie, gli aspetti sociali e di beneficio comune non siano alternativi rispetto alla massimizzazione del profitto, bensì risultino perfettamente integrati, determinando lo sviluppo di nuove politiche del lavoro, della governance e dello scopo sociale al fine di realizzare catene di valore ed obiettivi di performance trasparenti e misurabili. In altre parole, le società benefit non sono ricomprese nelle società non profit, ma sono a tutti gli effetti delle società for profit che perseguono, di pari passo, il raggiungimento anche di obiettivi mirati al beneficio comune. In Italia, le società benefit approdano pionieristicamente nel panorama normativo fin dal 2016, con la Legge di Stabilità (L. 28 dicembre 2015 n. 208), promuovendo un modello di impresa ibrida caratterizzata da una duplice missione: creazione di profitto ed elargizione di benefici in favore di soggetti terzi. In particolare, ai commi 376-384 si rinviene la definizione secondo cui, è società benefit quella che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”². In caso di nascita ex novo occorre prestare particolari cautele in fase di redazione dello Statuto e dell’atto costitutivo; nel caso di passaggio da società for profit a benefit, sono necessari adeguamenti statutari dal carattere obbligatorio e vincolante. Inoltre, possono essere benefit le società di cui al Libro V del Codice Civile (società di persone, di capitali, società cooperative e le società di mutua assicurazione); restano, invece, escluse tanto l’impresa individuale, le società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), le società cooperative sociali nonché le imprese sociali. Sul punto, il legislatore italiano si è discostato rispetto al modello americano (nato con l’organizzazione non profit B-Lab e proseguito con il movimento delle Benefit Corporation fin dal 2006), che oltre oceano prevede una limitazione di tale tipologia alle sole società di capitali.
In via di estrema sintesi, e tralasciando i benefici fiscali accordati dalla Legge n. 77/2020, i requisiti necessari all’ottenimento della qualifica di benefit sono i seguenti:
- indicazione nell’oggetto sociale del beneficio comune perseguito unitamente al necessario bilanciamento tra interessi dei soci e obiettivo perseguito. Sarà necessario, inoltre, provvedere agli opportuni adempimenti (deposito, l’iscrizione e pubblicazione) nel registro delle imprese;
- individuazione, all’interno della compagine societaria, del cd. “Responsabile del perseguimento del beneficio comune” le cui mansioni – allo stato dell’arte ancora non definite puntualmente dal legislatore – assolvono ad una funzione di vigilanza e controllo delle finalità, così come definite nell’oggetto sociale;
- redazione della cd. “Relazione di impatto” (annuale) la quale deve essere allegata al fascicolo di bilancio; è prevista, inoltre, una forma di controllo esterno in capo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, legittimante l’applicazione di sanzioni in caso di violazione.
References
²Cfr. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità) in vigore dal 1° gennaio 2016, commi 376-384 reperibile al seguente hyperlink: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
DANIELE LONARDO
Europrogettista
Trainee Lawyer “Ambrosio & Commodo”